Una lavoratrice ha chiesto di ammettere al passivo del fallimento della sua ex azienda il proprio credito per il TFR in cassa integrazione in deroga (CIGD). Il Tribunale ha accolto la richiesta, ma la Corte di Cassazione ha parzialmente ribaltato la decisione. I giudici hanno stabilito che, se il dipendente non viene riassunto al termine della cassa integrazione in deroga, il pagamento del TFR maturato in quel periodo non spetta al datore di lavoro fallito, bensì al Fondo sociale gestito dal Ministero del Lavoro. Di conseguenza, la somma maturata durante la CIGD deve essere esclusa dallo stato passivo del fallimento, poiché la responsabilità del pagamento ricade sul fondo pubblico.
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