La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un datore di lavoro per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali. La sentenza chiarisce che il reato è di natura omissiva e che la prova del pagamento degli stipendi (presupposto del reato) può essere desunta dai modelli DM10, i quali costituiscono una confessione stragiudiziale. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche a fronte della sistematicità e gravità della condotta, sottolineando che non sono un diritto dell'imputato.
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