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Art. 2116 Codice Civile — Sezione Terza Civile

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Intestazione fittizia: il prestanome paga i debiti
Una donna accetta l'intestazione fittizia dell'attività commerciale gestita dal fratello. L'accordo privato prevede la divisione degli utili e l'impegno dell'uomo a pagare imposte e contributi previdenziali. Successivamente, la donna riceve cartelle esattoriali non pagate e cita il fratello per ottenere il saldo del debito. La Corte d'Appello respinge la richiesta perché la donna non dimostra di aver pagato personalmente gli importi né prova un danno attuale. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: l'atto difetta di autosufficienza poiché non riporta il testo esatto dell'accordo contrattuale. Inoltre, la prestanome non può essere assimilata a un lavoratore subordinato per scaricare automaticamente i debiti contributivi. La donna perde la causa e deve pagare le spese legali.
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