Un lavoratore veniva licenziato per superamento del periodo di comporto. La Corte di Cassazione ha annullato il licenziamento, stabilendo che le assenze dovute a un infortunio in itinere (incidente nel tragitto casa-lavoro) non devono essere incluse nel calcolo del periodo di comporto, a meno che il contratto collettivo non lo preveda espressamente. La Corte d'Appello aveva errato nel ritenere che il silenzio del CCNL sul punto ne implicasse l'inclusione.
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