La Corte di Cassazione ha stabilito che non ogni irregolarità nella procedura disciplinare autoferrotranvieri comporta automaticamente la nullità del licenziamento. Analizzando il caso di un dipendente licenziato per gravi condotte extralavorative, la Corte ha chiarito che l'omissione della relazione scritta, prevista dall'art. 53 del R.D. 148/1931, non invalida il provvedimento se le indagini sono svolte direttamente dal direttore e se il diritto di difesa del lavoratore è stato pienamente garantito. La sentenza privilegia un approccio sostanziale, riservando la sanzione della nullità solo alle violazioni procedurali qualificate che ledono effettivamente e irrimediabilmente il diritto di difesa.
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