Il Tribunale di Verona ha ammesso al passivo di una società in amministrazione straordinaria i crediti di un ex consigliere di amministrazione, riconoscendo l'esistenza di un parallelo rapporto di lavoro dirigenziale. La società ha impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo l'incompatibilità tra la carica societaria e il vincolo di subordinazione, oltre a valorizzare la qualificazione formale del contratto come collaborazione coordinata e continuativa. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la valutazione delle prove sulla reale sussistenza della subordinazione spetta esclusivamente al giudice di merito. Di conseguenza, è stato confermato il diritto del lavoratore a ricevere le spettanze retributive e il trattamento di fine rapporto con il privilegio di legge.
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