Un'azienda ha intimato il recesso a un proprio manager per violazione della riservatezza aziendale. I giudici di merito hanno accertato l'ingiustificatezza del recesso, riconoscendo l'indennità prevista dal contratto collettivo dei dirigenti industriali, ma hanno negato una penale risarcitoria di trentasei mensilità promessa dal presidente uscente senza delibera collegiale. Il manager ha proposto ricorso sostenendo la propria qualità di soggetto terzo rispetto alla società e pretendendo l'applicazione di accordi individuali più favorevoli. La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che nel licenziamento del dirigente non opera la tutela dei terzi verso gli atti degli amministratori privi di potere: il manager costituisce un alter ego dell'imprenditore, inserito nelle dinamiche interne e pienamente consapevole dei limiti statutari.
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