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Art. 2083 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 2083 Codice Civile

Dichiarazione di fallimento: l’impresa artigiana non si salva
La Corte di Cassazione ha confermato la dichiarazione di fallimento di un'impresa edile, respingendo il ricorso del socio superstite. Il ricorrente contestava la legittimazione ad agire della società creditrice, sostenendo fosse cancellata dal registro delle imprese, e l'attendibilità dei debiti tributari. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile la questione sulla legittimazione perché non sollevata nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, ha stabilito che i bilanci non depositati e una perizia giurata non bastano a smentire i debiti verso il Fisco. Infine, i giudici hanno ribadito che la qualifica di impresa artigiana non esclude la dichiarazione di fallimento, poiché rilevano solo i parametri dimensionali quantitativi previsti dalla legge e non la prevalenza del lavoro manuale dei soci.
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Riqualificazione del rapporto di lavoro: da autonomi a dipendenti
Un datore di lavoro ha impugnato le cartelle esattoriali dell'INPS e dell'INAIL, sostenendo che i propri addetti fossero collaboratori autonomi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. I giudici di merito hanno invece disposto la riqualificazione del rapporto di lavoro in subordinato, basandosi su orari fissi, compenso mensile costante e assenza di organizzazione imprenditoriale in capo ai lavoratori. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imprenditore, confermando la decisione precedente. La Corte ha inoltre chiarito che l'omessa audizione del datore di lavoro in fase amministrativa non rende nullo il provvedimento di recupero dei contributi, potendo l'interessato difendersi pienamente in giudizio. L'imprenditore perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Dichiarazione di fallimento: l’artigiano non evita il crac
Una società artigiana impugna la dichiarazione di fallimento, sostenendo di essere un piccolo imprenditore esente dalla procedura concorsuale. L'impresa evidenzia di avere un solo dipendente e di non aver potuto depositare i bilanci per colpa del proprio contabile. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. I giudici chiariscono che l'esenzione dal fallimento dipende esclusivamente dal mancato superamento di precisi parametri quantitativi e numerici stabiliti dalla legge fallimentare, e non dalla qualifica civilistica o artigiana dell'impresa. Inoltre, la mancata consegna dei documenti da parte del contabile non giustifica il totale silenzio probatorio della società, né obbliga il giudice a sostituirsi alla parte attivando i propri poteri d'ufficio. Di conseguenza, la dichiarazione di fallimento viene confermata.
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