Un socio accomandatario di una società semplice impugna le richieste di pagamento dell'INPS relative alla contribuzione previdenziale. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del lavoratore, confermando l'obbligo di iscrizione gestione commercianti. I giudici chiariscono che, oltre all'attività di amministratore, il socio svolgeva mansioni operative (come la redazione di perizie e pubbliche relazioni) in modo abituale e prevalente. Questa partecipazione diretta e concreta all'attività aziendale giustifica la doppia iscrizione previdenziale, distinguendo nettamente i compiti di pura gestione amministrativa dal lavoro operativo necessario per realizzare lo scopo sociale. Il ricorrente perde la causa e deve pagare anche un ulteriore contributo unificato.
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