Un conducente è stato condannato per il rifiuto alcoltest dopo che la polizia aveva riscontrato sintomi di alterazione alcolica. L'imputato ha presentato ricorso, lamentando la mancata informazione sulla facoltà di farsi assistere da un difensore durante l'accertamento, la nullità della notifica del decreto di citazione e l'omesso esame in dibattimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'obbligo di avvisare della facoltà difensiva non sussiste se il conducente rifiuta l'alcoltest, poiché il reato si perfeziona con il rifiuto stesso. Ha inoltre ritenuto infondate le altre doglianze procedurali. Il conducente ha perso il ricorso e dovrà pagare le spese processuali.
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