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Art. 207 Codice Penale — Sezione Settima Penale

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Libertà vigilata e mafia: la Cassazione nega la revoca
Il Condannato ha proposto ricorso contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che confermava l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata dopo l'espiazione della pena detentiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'applicazione della libertà vigilata richiede la verifica attuale della pericolosità sociale del soggetto al momento dell'esecuzione della misura. Nel caso specifico, la pericolosità è stata ritenuta persistente a causa dei gravi precedenti per associazione mafiosa, dell'assenza di segni di rieducazione durante la detenzione e del rientro del soggetto nello stesso contesto criminale d'origine. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Buona condotta ma legami mafiosi: la pericolosità sociale
Il Tribunale di Sorveglianza applica la misura della libertà vigilata per tre anni a un uomo condannato per associazione mafiosa. Il difensore ricorre in Cassazione, sostenendo che la pericolosità sociale non sia attuale e che non si sia considerata la buona condotta in carcere. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano la persistente pericolosità sociale del soggetto, evidenziando il suo ruolo di rilievo nel clan, la mancanza di un percorso di revisione critica del proprio passato e le frequentazioni con pregiudicati dopo la scarcerazione, segnalate dalle forze dell'ordine. Il ricorrente viene condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Revoca libertà vigilata: passato criminale blocca lo stop anticipato
Un condannato ha richiesto l'interruzione anticipata della sua misura di sicurezza. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, confermando la decisione dei giudici precedenti. La Corte ha stabilito che per la revoca anticipata della libertà vigilata non basta dimostrare di non aver commesso nuovi reati dopo la scarcerazione. Il grave passato criminale e i lunghi periodi di latitanza sono elementi negativi che prevalgono, indicando una persistente pericolosità sociale. Il semplice trascorrere del tempo non è sufficiente a dimostrare un reale cambiamento e a giustificare la fine del controllo.
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Libertà vigilata: criteri per la revoca della misura
La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso per la revoca anticipata della libertà vigilata presentato da un soggetto condannato per gravi reati associativi. La decisione ribadisce che la pericolosità sociale deve essere valutata in modo attuale e che la revoca richiede prove certe di un'evoluzione positiva della personalità del reo, non bastando il mero decorso del tempo o l'assenza di nuove denunce.
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