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Art. 207 Codice Penale — Anno 2023

Altri anni per Art. 207 Codice Penale

Concordato in appello: lo sconto di pena non cancella la vigilanza
L'Imputato, condannato in primo grado a dieci anni di reclusione per tentato omicidio e a tre anni di libertà vigilata, ha proposto appello. Durante il secondo grado, le parti hanno raggiunto un concordato in appello per ridurre la pena a otto anni di reclusione, escludendo un'aggravante e rinunciando agli altri motivi di ricorso. Successivamente, l'Imputato ha fatto ricorso in Cassazione lamentando la mancata rivalutazione della misura di sicurezza, sostenendo che sotto i dieci anni di pena la libertà vigilata non fosse più obbligatoria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la rinuncia ai motivi operata con il concordato in appello impedisce di contestare la misura di sicurezza, la quale non costituisce una pena illegale e può comunque essere rivalutata dal Magistrato di Sorveglianza. L'Imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Mafia: Pericolosità Sociale Attuale anche senza nuovi reati
Un uomo, condannato in passato per associazione mafiosa, si oppone alla misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di lavoro. Sostiene che la sua pericolosità sociale non sia più attuale, dato il lungo periodo di detenzione senza aver commesso nuovi reati. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: la valutazione della pericolosità sociale attuale non può basarsi solo sull'assenza di nuove condotte criminali. I giudici devono considerare un quadro più ampio, che include il comportamento tenuto in carcere, la mancanza di pentimento e la persistente operatività del clan di appartenenza. Di conseguenza, la misura di sicurezza è stata confermata.
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