La Corte di Cassazione stabilisce che il privilegio fondo garanzia, previsto dall'art. 8-bis del d.l. 3/2015, ha natura pubblicistica e spetta esclusivamente al gestore del fondo statale. Di conseguenza, il fideiussore privato, anche se controgarantito dal fondo, non può avvalersi di tale privilegio quando agisce in regresso contro il debitore in liquidazione giudiziale. La sentenza chiarisce anche che il curatore non necessita dell'autorizzazione del giudice delegato per impugnare le decisioni relative all'ammissione dei crediti allo stato passivo.
Continua »