Una società acquirente ha chiesto il risarcimento dei danni a un produttore di veicoli industriali, a causa di un accordo segreto sui prezzi durato quattordici anni. I giudici di merito hanno accolto la domanda, quantificando il danno nel quindici per cento del prezzo di acquisto del mezzo. Il produttore ha proposto ricorso, contestando l'uso della valutazione del giudice. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno confermato la legittimità della liquidazione equitativa del danno, poiché calcolare l'esatto sovrapprezzo causato dal cartello era estremamente difficile. La decisione ribadisce che il giudice può determinare il risarcimento quando la prova del preciso ammontare è quasi impossibile, purché il danneggiato non sia stato negligente nel processo.
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