La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, ha stabilito che in caso di cessione del credito durante un processo, l'impugnazione deve essere notificata sia alla banca cedente che a quella cessionaria. La mancata notifica a una delle parti costituisce un vizio procedurale che richiede l'integrazione del contraddittorio. Il caso riguarda una complessa disputa su un mutuo ipotecario, ma la Corte si è concentrata sulla questione procedurale del litisconsorzio processuale, riunendo i ricorsi e ordinando di includere nel giudizio la parte originariamente esclusa.
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