Una società di autonoleggio ha presentato opposizione a una cartella esattoriale per multe stradali, sostenendo di non essere il soggetto tenuto al pagamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: ogni contestazione sulla responsabilità deve essere fatta impugnando i singoli verbali di infrazione nei termini di legge, non attendendo la fase di riscossione coattiva. L'ordinanza chiarisce che l'opposizione cartella esattoriale non può essere utilizzata per sollevare questioni che dovevano essere decise in precedenza.
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