La Corte di Cassazione ha analizzato il caso di un atleta che, durante una competizione ufficiale, ha causato lesioni personali a un altro soggetto. Mentre la responsabilità penale dell'atleta era già accertata, la Corte d'Appello aveva escluso la responsabilità civile società sportiva per mancanza di un contratto di lavoro subordinato o di un rapporto oneroso. La Suprema Corte ha annullato tale decisione, stabilendo che ai sensi dell'art. 2049 c.c. la società risponde dei danni se l'atleta è inserito nella sua organizzazione e se l'illecito è avvenuto con nesso di occasionalità necessaria rispetto all'attività sportiva, indipendentemente dalla natura gratuita del rapporto.
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