Un professionista, curatore fallimentare, veniva diffamato da un vice direttore di banca. Nonostante l'accertamento del carattere diffamatorio della condotta, la domanda risarcitoria è stata respinta per mancata prova del danno. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha confermato la decisione, chiarendo la relazione tra la richiesta di condanna generica (an debeatur) e quella specifica (quantum debeatur), e ribadendo che l'onere di provare il danno subito spetta sempre al danneggiato.
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