In un caso di danni a un'abitazione e a un caseificio causati da una frana, la Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un progettista, ritenuto corresponsabile in solido con altri soggetti. La Corte ha dichiarato inammissibile l'appello, sottolineando due principi fondamentali: la responsabilità da rovina di edificio, una volta accertata con sentenza passata in giudicato, non può essere ridiscussa; inoltre, la quantificazione dei danni è una valutazione di merito che non può essere riesaminata in sede di legittimità se non per vizi di legge. La decisione ribadisce la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
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