Un professionista, condannato a pagare per lavori extra non autorizzati eseguiti a beneficio di un Comune, ha agito con successo contro l'ente per arricchimento ingiustificato. La Corte di Cassazione ha stabilito che il termine di prescrizione decennale non decorre dall'esecuzione dei lavori, ma dal momento in cui l'impoverimento del professionista è divenuto certo, ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna a suo carico. La Corte ha rigettato il ricorso del Comune, confermando che l'azione era l'unica esperibile e che la quantificazione del danno era corretta.
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