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Art. 2038 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 2038 Codice Civile

Vendita di aliud pro alio: rivendere non esclude la risoluzione
Un acquirente compra un appartamento che si rivela privo di abitabilità e con gravi irregolarità urbanistiche. Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto, ma la Corte d'Appello riforma la decisione: ritiene la domanda improcedibile perché l'acquirente ha rivenduto l'immobile a terzi, interpretando questo gesto come un'accettazione del bene. La Cassazione accoglie il ricorso dell'acquirente. I giudici chiariscono che la rivendita del bene non comporta automaticamente la rinuncia alla tutela. Inoltre, in caso di vendita di aliud pro alio (consegna di un bene completamente diverso da quello pattuito), non si applicano i limiti restrittivi della garanzia per vizi ordinari, bensì le regole generali sulla risoluzione per inadempimento. La causa viene rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Risoluzione Contratto Investimento: Vince Causa Senza i Titoli
Un investitore ha chiesto la risoluzione del contratto di investimento per l'acquisto di bond argentini, accusando la banca di non averlo informato adeguatamente. La Corte d'Appello aveva respinto la sua domanda perché non aveva provato di possedere ancora i titoli. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione, stabilendo un principio fondamentale: per chiedere la risoluzione del contratto di investimento non è necessario dimostrare di avere ancora la disponibilità dei titoli. La questione della loro restituzione (in natura o per valore equivalente) sorge solo dopo che il contratto è stato dichiarato risolto. La causa è stata quindi rinviata per un nuovo esame.
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Rivende casa con vizi: perde il diritto alla risoluzione del contratto?
Un acquirente compra un appartamento con gravi irregolarità urbanistiche, tanto da essere un bene diverso da quello promesso. Successivamente, rivende l'immobile a terzi. I venditori sostengono che la rivendita impedisca di chiedere la risoluzione del contratto per vizi. La Corte di Cassazione interviene per chiarire un principio fondamentale: la rivendita del bene difettoso non comporta automaticamente la perdita del diritto alla risoluzione. Per negare questa tutela, deve essere provato che l'acquirente, con la rivendita, abbia voluto in modo inequivocabile accettare il bene nonostante i difetti. Data la complessità della questione, la Corte ha rinviato la decisione finale a una udienza pubblica.
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