La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un giornalista indagato per estorsione, contro il sequestro del suo cellulare. È stato stabilito che il segreto professionale del giornalista non è opponibile quando il professionista assume la qualità di indagato, ma solo quando è testimone. Inoltre, il sequestro è stato ritenuto proporzionato perché limitato ai soli dati pertinenti al reato contestato.
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