L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento contro una società di prodotti petroliferi per omessa dichiarazione IVA su buoni carburante. La società aveva emesso fatture con IVA esposta, registrandole poi come operazioni fuori campo. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo i buoni semplici documenti di legittimazione non imponibili. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fisco, sancendo che l'eventuale non imponibilità dell'operazione non esclude il debito d'imposta se l'IVA è indicata in fattura e non rettificata. Trova infatti applicazione il principio di cartolarità dell'IVA, volto a tutelare l'Erario dal rischio di indebite detrazioni da parte del destinatario della fattura. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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