La Corte di Cassazione ha stabilito che la prescrizione dei buoni fruttiferi postali decorre dalla scadenza indicata nei decreti ministeriali, indipendentemente dalla consegna del foglio informativo. Poiché i decreti sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sussiste una presunzione di conoscenza per il risparmiatore. La condotta colposa dell'intermediario non sospende i termini di prescrizione, escludendo quindi il diritto al risarcimento del danno per il mancato incasso del titolo scaduto.
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