Un commercialista, indagato per associazione a delinquere finalizzata a reati fiscali tramite società 'cartiere', si oppone a una misura interdittiva. La sua difesa si basa sull'inutilizzabilità di chat e mail trovate sul telefono di un co-indagato, sostenendo che fossero coperte dal segreto professionale commercialista. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'indagato non può invocare il proprio segreto professionale per bloccare l'acquisizione di prove. Tale facoltà spetta solo a un testimone. La Corte ha quindi confermato la validità delle prove e la legittimità della misura cautelare, ritenendo le chat decisive per dimostrare il suo coinvolgimento consapevole nel piano criminale.
Continua »