Una cittadina svizzera contesta una multa stradale ricevuta in Italia, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito la giurisdizione in materia amministrativa del giudice italiano, poiché la riscossione di una sanzione derivante dall'esercizio di un potere pubblico esula dal campo di applicazione della Convenzione di Lugano. La competenza si determina quindi secondo la legge nazionale, ovvero nel luogo dove è stata commessa l'infrazione.
Continua »