Una società del settore automobilistico ha impugnato una cartella di pagamento contestando la mancata specificazione del calcolo degli interessi. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha stabilito che la motivazione degli interessi in una cartella è adeguata se l'atto fa riferimento a un precedente avviso che ha già determinato il debito d'imposta. Non è richiesta una dettagliata esposizione dei tassi e delle modalità di calcolo, essendo sufficiente l'indicazione dell'importo totale e del titolo da cui scaturisce l'obbligazione.
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