La Corte di Cassazione ha stabilito che chi appone la propria firma su un assegno tratto da un conto societario, senza specificare di agire in nome e per conto della società, risponde personalmente del pagamento. In base al principio di letteralità dei titoli di credito, la responsabilità personale del firmatario è presunta a meno che non vi sia una chiara indicazione della rappresentanza (come un timbro o una dicitura specifica). La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile l'eccezione di aver firmato sotto minaccia, in quanto non formulata come specifica domanda di annullamento nei precedenti gradi di giudizio.
Continua »