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Art. 1993 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1993 Codice Civile

Opponibilità delle eccezioni cambiarie: la svolta in Cassazione
Un'acquirente stipula un contratto preliminare per un'attività commerciale versando cambiali. Successivamente, le parti firmano il contratto definitivo riducendo il prezzo, interamente saldato. Tuttavia, la venditrice gira le cambiali al marito. Quest'ultimo aziona i titoli di credito ottenendo un decreto ingiuntivo. L'acquirente si oppone eccependo la malafede del giratario, a conoscenza dell'avvenuto saldo del prezzo definitivo. I giudici di merito rigettano l'opposizione per mancata prova di un accordo fraudolento comune tra i coniugi. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'acquirente. La Suprema Corte stabilisce che per l'opponibilità delle eccezioni cambiarie derivanti dal rapporto personale con il girante non occorre dimostrare la collusione tra girante e giratario. È infatti sufficiente provare la consapevolezza del giratario di arrecare danno al debitore, privandolo delle proprie difese legittime.
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Certificato di deposito falso: la banca non paga il portatore
Un risparmiatore ha agito contro un istituto di credito chiedendo il pagamento di 180.000 euro incorporati in un titolo al portatore. La banca ha rifiutato l'adempimento eccependo la nullità dell'operazione. Le verifiche tecniche hanno accertato che il documento recava la firma contraffatta del direttore ed era stato rilasciato fuori sede senza alcuna registrazione dell'incasso. La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento dell'ordine di pagamento e la condanna del richiedente alla restituzione delle somme percepite. Di fronte a un certificato di deposito falso, l'istituto finanziario può opporre l'eccezione reale di difetto di sottoscrizione. La totale assenza della provvista economica e la mancanza di buona fede dell'acquirente escludono sia l'obbligazione cartolare sia qualsiasi risarcimento per fatto del dipendente.
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Interessi moratori nel fallimento e sorte dell’ipoteca cambiaria
Una società creditrice ha chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito garantito da cambiali ipotecarie e maggiorato degli interessi moratori nel fallimento. La Corte di Cassazione ha stabilito che la restituzione di cambiali ipotecarie già saldate estingue definitivamente la garanzia ipotecaria, la quale non rivive se i titoli vengono riconsegnati per un debito diverso. Inoltre, i giudici hanno chiarito che il divieto di applicare gli interessi moratori commerciali previsti dal D.Lgs. 231/2002 scatta solo con la dichiarazione di fallimento. Di conseguenza, la società creditrice ha diritto di vedere ammessi al passivo gli interessi commerciali maturati fino all'apertura del fallimento, mentre perde la garanzia ipotecaria sulle vecchie cambiali riutilizzate.
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Simulazione Assoluta di Negozio Cambiario: Chi Prova il Finto Debito?
In una procedura di espropriazione immobiliare, un Creditore (l'Opponente) ha contestato il diritto di un altro Creditore (il Beneficiario) a ricevere il ricavato, sostenendo la simulazione assoluta di negozio cambiario sottostante alle cambiali ipotecarie del Beneficiario. La Corte di Cassazione ha ribadito che spetta all'Opponente, in quanto terzo interessato, dimostrare l'inesistenza del rapporto causale che giustifica l'emissione delle cambiali. Il giudice non deve presumere che il Beneficiario debba provare la validità del proprio credito. La Corte ha rigettato il ricorso dell'Opponente, confermando la decisione che aveva respinto l'opposizione.
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Certificato di deposito al portatore: firma falsa ed eccezioni
Un risparmiatore ha chiesto a un istituto bancario la riscossione di una somma ingente tramite un certificato di deposito al portatore consegnatogli da un cassiere. La banca ha rifiutato l'incasso rilevando che la firma sul titolo era apocrifa, il documento risultava annullato e la somma non era mai confluita nella contabilità bancaria per versamenti avvenuti in contanti fuori dai locali aziendali. I giudici di merito hanno condannato la banca valorizzando la buona fede del cliente e la responsabilità per fatto del dipendente. La Corte di Cassazione ha ribaltato le decisioni precedenti accogliendo il ricorso della banca. Il principio di apparenza non supera l'eccezione reale di falsità della firma nei titoli di credito, e la condotta imprudente del cliente esclude automatismi risarcitori.
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