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Art. 1993 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 1993 Codice Civile

Opponibilità delle eccezioni cambiarie: la svolta in Cassazione
Un'acquirente stipula un contratto preliminare per un'attività commerciale versando cambiali. Successivamente, le parti firmano il contratto definitivo riducendo il prezzo, interamente saldato. Tuttavia, la venditrice gira le cambiali al marito. Quest'ultimo aziona i titoli di credito ottenendo un decreto ingiuntivo. L'acquirente si oppone eccependo la malafede del giratario, a conoscenza dell'avvenuto saldo del prezzo definitivo. I giudici di merito rigettano l'opposizione per mancata prova di un accordo fraudolento comune tra i coniugi. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'acquirente. La Suprema Corte stabilisce che per l'opponibilità delle eccezioni cambiarie derivanti dal rapporto personale con il girante non occorre dimostrare la collusione tra girante e giratario. È infatti sufficiente provare la consapevolezza del giratario di arrecare danno al debitore, privandolo delle proprie difese legittime.
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Onere della prova pagamento: chi deve dimostrarlo?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce l'onere della prova del pagamento nei contenziosi per compensi professionali. Un legale aveva citato in giudizio un ex cliente per il mancato saldo delle sue prestazioni. Il cliente si difendeva sostenendo di aver già versato degli acconti, ma non riusciva a fornirne prova certa. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del cliente, ribadendo un principio fondamentale: spetta sempre al debitore dimostrare di aver estinto il proprio debito. Il creditore deve solo provare l'esistenza del rapporto da cui nasce il credito.
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Opponibilità simulazione: Cassazione sul subacquirente
Un immobile viene venduto con un contratto simulato per sottrarlo ai creditori. L'acquirente fittizio lo rivende a un terzo. La Cassazione conferma l'opponibilità della simulazione, ritenendo il subacquirente in malafede sulla base di prove presuntive. La Corte chiarisce che la semplice conoscenza della simulazione è sufficiente a integrare la malafede. Tuttavia, stabilisce che il debito risarcitorio che ne deriva si divide tra gli eredi del subacquirente 'pro quota' e non in via solidale.
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