Una società affittuaria di un ramo d'azienda paga i debiti verso i dipendenti della società concedente, finita in liquidazione giudiziale. Successivamente, presenta una domanda tardiva di ammissione al passivo per recuperare le somme. La Cassazione respinge il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: il termine di 60 giorni per le domande tardive, previsto dal nuovo Codice della Crisi, si applica anche ai crediti sorti durante la procedura. Il termine decorre dal momento in cui il credito sorge. La domanda, presentata oltre questo limite, è stata quindi dichiarata inammissibile.
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