Una società creditrice chiede l'ammissione al passivo del fallimento di un'azienda per i costi di sostituzione di tubi d'acciaio difettosi. Il credito viene richiesto in prededuzione dei crediti, basandosi su un accordo transattivo autorizzato dal Tribunale durante il precedente concordato preventivo. Tuttavia, i difetti dei tubi erano vizi occulti, dolosamente taciuti dall'azienda fallita e non menzionati nell'accordo. Il Tribunale di Vicenza accoglie la richiesta, ma la Cassazione ribalta la decisione. La Suprema Corte stabilisce che la prededuzione dei crediti non si estende ai danni da vizi occulti non espressamente inclusi nella transazione autorizzata e taciuti al giudice. La sentenza viene cassata con rinvio.
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