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Art. 1955 Codice Civile — Anno 2024

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Altri anni per Art. 1955 Codice Civile

Fideiussione omnibus nulla: oneri di allegazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso degli eredi di un garante che denunciavano la nullità di una fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust. La decisione si fonda su un principio procedurale cruciale: la questione della nullità, per essere esaminata, deve essere basata su fatti specifici (come la conformità del contratto a uno schema ABI vietato) allegati e provati tempestivamente nei gradi di merito del processo. In assenza di tale allegazione, la Corte non può rilevare d'ufficio la nullità, poiché non può compiere nuove indagini fattuali. La sentenza sottolinea quindi l'importanza strategica di presentare tutte le prove e le argomentazioni fin dal primo grado di giudizio.
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Inammissibilità appello: quando il ricorso è generico
La Cassazione dichiara l'inammissibilità di un appello contro una banca, proposto da una società e i suoi garanti. Il ricorso è stato ritenuto generico, privo di prove adeguate e con una richiesta di CTU contabile meramente esplorativa. La Corte ha confermato le decisioni di merito che avevano respinto le domande di restituzione di presunti indebiti e di nullità delle fideiussioni.
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Ricorso inammissibile: l’importanza dei fatti
La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile a causa della gravemente insufficiente esposizione dei fatti. La vicenda riguarda una fideiussione bancaria e l'omessa impugnazione di una sentenza di primo grado da parte del garante. La Suprema Corte sottolinea come la mancanza di una chiara e completa narrazione processuale impedisca l'esame nel merito dei motivi, ribadendo il principio di autosufficienza del ricorso.
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Fideiussione consumatore: quando il socio è garante?
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della fideiussione del consumatore, analizzando il caso di due soci che avevano prestato garanzia personale per un contratto d'appalto pubblico della loro società. A seguito della risoluzione del contratto e del fallimento della società, i garanti sono stati chiamati a rispondere. La Corte ha stabilito che, avendo agito in qualità di soci e nell'interesse dell'attività imprenditoriale, non potevano essere qualificati come consumatori. Pertanto, la specifica tutela consumeristica non era applicabile alla loro garanzia.
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