Una compagnia di assicurazioni ha richiesto di essere sollevata dall'obbligo di pagamento derivante da una polizza fideiussoria, dopo l'inadempimento di una società teatrale. I fideiussori della società si sono opposti, contestando la qualificazione della polizza. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accolto le ragioni della compagnia, qualificando la polizza come contratto autonomo di garanzia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale dei fideiussori. La Suprema Corte ha confermato che l'impugnazione incidentale tardiva è inammissibile se l'interesse a impugnare è autonomo e preesistente, e ha ribadito che la qualificazione del contratto spetta ai giudici di merito, non potendo essere ridiscussa in sede di legittimità se non per violazione delle regole di interpretazione contrattuale.
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