I Garanti di una società costruttrice fallita pagano la Compagnia Assicurativa che aveva garantito gli oneri di urbanizzazione verso il Comune. La Compagnia si insinua al passivo come creditore chirografario. I Garanti, ritenendosi surrogati nei diritti della Compagnia, propongono un'impugnazione del credito ammesso chiedendo che tale credito sia riqualificato come prededucibile. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dei Garanti. La Corte stabilisce che l'impugnazione del credito ammesso ex art. 98 l.f. può essere utilizzata esclusivamente per escludere o declassare il credito altrui, e non per migliorarne la collocazione o il rango a proprio vantaggio. Di conseguenza, i Garanti perdono la causa e restano creditori chirografari ordinari.
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