Un'azienda riceve un mutuo bancario garantito da un ente pubblico per un progetto di internazionalizzazione. A seguito dell'inadempimento dell'azienda e del suo successivo fallimento, l'ente pubblico paga la banca e dispone la revoca del beneficio pubblico. L'ente chiede quindi l'insinuazione tardiva al passivo per recuperare la somma, ma il Tribunale rigetta la domanda applicando le regole della fideiussione ordinaria. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'ente pubblico, stabilendo che la revoca del beneficio fa nascere un credito restitutorio autonomo di natura pubblicistica. Di conseguenza, non si applicano i limiti della legge fallimentare previsti per la fideiussione, consentendo all'ente di insinuarsi al passivo anche se la banca ha già richiesto l'intero credito.
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