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Art. 1949 Codice Civile — Sezione Prima Civile

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Altri anni per Art. 1949 Codice Civile

Crediti irreperibili: le somme non si ridistribuiscono
La Corte di Cassazione ha stabilito che nelle procedure di amministrazione straordinaria iniziate prima della riforma del 2006, le somme accantonate per i crediti irreperibili non possono essere redistribuite agli altri creditori. La vecchia normativa prevedeva un "effetto liberatorio" del deposito di tali somme, che quindi fuoriuscivano definitivamente dal patrimonio della procedura, impedendo ogni successiva ripartizione. La richiesta di una società controllante, che aveva agito anche come garante, di ottenere tali fondi è stata pertanto respinta.
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Crediti irreperibili: fondi negati al garante pagatore
Una società garante ha saldato i debiti di un'altra società in amministrazione straordinaria. Successivamente, ha richiesto i fondi accantonati per i "crediti irreperibili" che aveva pagato. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, chiarendo che, secondo la normativa antecedente alla riforma del 2006, il deposito di tali somme aveva un effetto liberatorio, rendendole non disponibili per una nuova distribuzione. Il diritto di surroga del garante non gli conferiva un accesso automatico a questi fondi specifici senza una formale ammissione preventiva del suo credito.
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