Una società garante ha saldato i debiti di un'altra società in amministrazione straordinaria. Successivamente, ha richiesto i fondi accantonati per i "crediti irreperibili" che aveva pagato. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, chiarendo che, secondo la normativa antecedente alla riforma del 2006, il deposito di tali somme aveva un effetto liberatorio, rendendole non disponibili per una nuova distribuzione. Il diritto di surroga del garante non gli conferiva un accesso automatico a questi fondi specifici senza una formale ammissione preventiva del suo credito.
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