Un garante viene chiamato in causa in primo grado con un atto di citazione nullo per mancato rispetto dei termini a comparire. Il garante sceglie di rimanere contumace. In appello, impugna la sentenza chiedendo la rimessione in termini per presentare nuove prove. Le Sezioni Unite della Cassazione rigettano la richiesta. La Corte stabilisce che la nullità della citazione non comporta un'automatica rimessione in termini in appello se il convenuto conosceva comunque la pendenza del processo. La riapertura dei termini è concessa solo a chi dimostra che la nullità gli ha impedito di avere conoscenza materiale della causa.
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