Due garanti di una società debitrice hanno trasferito la proprietà di alcuni immobili ai propri figli mediante contratti definitivi di compravendita, preceduti da accordi preliminari. L'istituto di credito creditore ha promosso l'azione revocatoria ordinaria per dichiarare tali cessioni inefficaci nei propri confronti. I garanti hanno eccepito la presunta nullità della fideiussione omnibus per violazione delle norme antitrust e hanno contestato l'anteriorità del credito rispetto ai trasferimenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei garanti. I giudici hanno chiarito che l'azione revocatoria richiede solo l'esistenza del debito e non la sua esigibilità. Inoltre, l'intento fraudolento si valuta al momento del contratto preliminare, mentre il danno economico si concretizza con il rogito definitivo. La banca ha così confermato la piena inefficacia degli atti di trasferimento immobiliare.
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