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Art. 1944 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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Prova del credito: atti interni insufficienti per il recupero
Un Ente Pubblico ha concesso agevolazioni finanziarie a un'Impresa colpita da calamità naturali, garantendo i pagamenti verso la Banca finanziatrice. A seguito dell'asserito mancato versamento di tre rate, l'Ente ha saldato l'istituto di credito ed ha ottenuto un decreto ingiuntivo per oltre quattordicimila euro contro l'Impresa. Il debitore ha contestato la fondatezza e la documentazione del debito. La Corte d'Appello ha ridotto la condanna a soli quattromila euro per carenza documentale sui restanti importi. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione. L'onere della prova del credito grava sempre sul creditore che agisce in giudizio. Le semplici determine interne non dimostrano l'esborso effettivo verso la banca se mancano i mandati di pagamento specificamente riferibili alla posizione del singolo debitore.
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