Una promissaria acquirente ha citato in giudizio il fratello per il mancato trasferimento del 22,5% delle quote di una società, chiedendo in subordine il risarcimento dei danni. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda risarcitoria poiché la donna non ha fornito i bilanci necessari a stabilire il valore delle quote, e il consulente tecnico d'ufficio non poteva acquisirli autonomamente. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, ribadendo che l'onere della prova sul danno e sul suo ammontare spetta interamente al danneggiato. La consulenza tecnica d'ufficio non può supplire alla negligenza della parte nel produrre documenti facilmente reperibili presso il Registro delle Imprese. Di conseguenza, il ricorso della donna è stato rigettato con condanna alle spese.
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