La Polizia provinciale ha sanzionato una società commerciale per circolazione senza assicurazione a causa dell'assenza della targa di prova visibile sui propri mezzi. L'azienda ha impugnato i verbali sostenendo che la mancata esposizione targa prova rappresentasse una semplice infrazione regolamentare e non la totale assenza di copertura assicurativa. Il Tribunale ha confermato le sanzioni amministrative. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso societario, chiarendo un principio fondamentale. La mancata esposizione targa prova a bordo del mezzo impedisce di associare il veicolo alla specifica garanzia assicurativa collegata alla prova. Di conseguenza, il mezzo circola a tutti gli effetti privo di copertura assicurativa e della necessaria carta di circolazione.
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