La Polizia locale sanzionava il conducente di un bus navetta e il consorzio proprietario per la mancanza di assicurazione RCA obbligatoria, sequestrando il mezzo. Il veicolo circolava su strade private interne al comprensorio residenziale, riservate ai soli proprietari. Il Tribunale annullava i verbali ritenendo l'area privata ed esente da obblighi. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che l'assicurazione RCA obbligatoria si applica anche sulle strade private se queste sono equiparate a quelle di uso pubblico. Tale equiparazione scatta per qualsiasi spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, a tutela della sicurezza dei terzi. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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