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Art. 1921 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1921 Codice Civile

Revocazione per errore di fatto: il no della Cassazione
Un contraente stipula una polizza vita da quasi un milione di euro e rinuncia a revocare i beneficiari designati, ossia due nipoti. Successivamente egli contesta la propria rinuncia per poter cambiare beneficiari. Nel giudizio prosegue l'erede. La Cassazione annulla la precedente sentenza perché la banca emittente non è stata chiamata in causa come parte necessaria. I beneficiari impugnano la decisione dei Supremi Giudici sostenendo la presenza di un errore materiale. La Corte Suprema dichiara inammissibile il ricorso: la revocazione per errore di fatto riguarda solo una svista sui documenti e non l'interpretazione giuridica della domanda o la necessità di integrare il contraddittorio.
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Polizza vita: l’ex marito incassa e l’ex moglie perde la causa
Una disputa sulla titolarità di una polizza vita giunge in Cassazione. L'Ex Marito, assicurato e pagatore dei premi, rivendica il capitale alla scadenza del contratto 'caso vita'. L'Ex Moglie, originariamente indicata come beneficiaria solo in caso di morte, pretende la somma sostenendo di essere stata nominata beneficiaria generale dalla società contraente. I giudici di merito danno ragione all'Ex Marito, distinguendo nettamente tra l'indennizzo per sopravvivenza e quello per morte. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso dell'Ex Moglie per difetto di autosufficienza e per non aver contestato la distinzione fondamentale tra le due coperture. L'Ex Marito ottiene definitivamente lo svincolo dei fondi sequestrati, mentre l'Ex Moglie viene condannata a pagare le spese processuali.
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