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Art. 192 Codice Civile — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 192 Codice Civile

Ristruttura casa, poi divorzia: no all’arricchimento senza causa
Un ex marito aveva sostenuto spese per costruire e migliorare la casa coniugale, situata su un terreno che solo in seguito è diventato di proprietà dei parenti della ex moglie. Dopo il divorzio, l'uomo ha citato in giudizio i parenti per ottenere un indennizzo, invocando l'arricchimento senza causa. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta. Ha chiarito che l'azione di arricchimento senza causa è sussidiaria, cioè non può essere usata se esistono altre azioni legali specifiche. In questo caso, l'ex marito avrebbe dovuto agire contro l'ex moglie (o i suoi eredi) usando gli strumenti previsti dal diritto di famiglia o quelli relativi ai miglioramenti sulla proprietà. Poiché esisteva un rimedio specifico, quello generale non era applicabile.
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Revocatoria ordinaria e trasferimenti tra coniugi
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di due coniugi contro una sentenza che aveva dichiarato l'inefficacia di un trasferimento immobiliare avvenuto in sede di separazione. La banca creditrice aveva agito con la revocatoria ordinaria, sostenendo che l'atto fosse volto a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale. La Suprema Corte ha rilevato che i giudici di merito hanno erroneamente applicato il principio di non contestazione, ignorando le difese dei coniugi che sostenevano la natura onerosa del trasferimento, in quanto finanziato con beni personali della moglie. La sentenza chiarisce che i trasferimenti in sede di separazione non sono presunti gratuiti ma possono avere una funzione solutoria dei rapporti economici tra i coniugi.
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Restituzione spese ristrutturazione: quando non spetta
Un ex coniuge chiedeva la restituzione delle spese di ristrutturazione sostenute per l'immobile di proprietà esclusiva dell'altro. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, stabilendo che tali esborsi, effettuati in costanza di matrimonio per la casa familiare, rientrano nel dovere di solidarietà coniugale. Pertanto, sono irripetibili, a meno che non si dimostri che siano stati effettuati a titolo di prestito o che eccedano notevolmente il dovere di contribuzione.
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