Un automobilista ha causato un incidente stradale mentre era al volante con un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l. I giudici di merito lo hanno condannato per guida in stato di ebbrezza a due mesi di arresto e a una sanzione pecuniaria, oltre alla sospensione della patente. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione contestando l'omologazione dell'etilometro, la sigla dello strumento, l'umidità atmosferica durante la prova e il diniego sia della sospensione condizionale sia delle pene sostitutive. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la piena validità della misurazione risultante dal libretto metrologico e la legittimità del rigetto dei benefici in presenza di gravi precedenti penali.
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