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Art. 1908 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1908 Codice Civile

Clausola valore a nuovo: no al risarcimento gonfiato per l’auto
Un automobilista subisce il furto della propria vettura, fabbricata nel 2004 ma immatricolata nel 2012, quando era già fuori produzione. L'assicurato richiede l'applicazione della clausola valore a nuovo basandosi sul prezzo di un modello più recente e costoso in commercio al momento dell'immatricolazione. La compagnia liquida invece un indennizzo inferiore, basato sul valore effettivo del modello del 2004. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'automobilista, stabilendo che la clausola valore a nuovo non può derogare al principio indennitario per consentire un ingiusto arricchimento. La polizza in esame non è una polizza stimata, e l'indennizzo deve corrispondere al valore reale del modello specifico dell'assicurato al momento del sinistro, non a versioni successive e diverse.
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Interpretazione contratto assicurativo: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza d'appello relativa a un risarcimento danni da allagamento condominiale, il cui fulcro era l'interpretazione del contratto assicurativo. La Corte d'Appello aveva erroneamente applicato il massimale più alto della polizza, ignorando un "sottolimite" specifico di 1.000 euro per quel tipo di sinistro. La Cassazione ha stabilito che non vi era alcuna ambiguità tra le clausole, in quanto la corte territoriale aveva confuso il valore dell'immobile assicurato con il massimale di indennizzo, applicando a sproposito l'art. 1370 c.c. La decisione è stata quindi cassata con rinvio.
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