Un collaboratore sanitario ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di coordinamento e il passaggio al livello superiore (DS), sostenendo di aver svolto compiti di coordinamento. La Corte d'Appello ha respinto la domanda per mancanza di prove sull'effettivo svolgimento di tali funzioni alla data chiave del 31 agosto 2001. Il lavoratore ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando l'uso di documenti tardivi della controparte e una errata valutazione delle prove. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che spetta al lavoratore dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto. Inoltre, la valutazione dei documenti e dei testimoni spetta solo ai giudici di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità. Il lavoratore perde la causa e non ottiene i benefici richiesti.
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