Un Dirigente Scolastico ha richiesto il pagamento del compenso per attività aggiuntive svolte negli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 relative alla Terza Area. Il Ministero dell'Istruzione si è opposto, sostenendo che la liquidazione non fosse automatica e che mancassero i necessari passaggi contabili previsti dal contratto integrativo del 2007. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero, confermando il diritto del lavoratore al compenso. I giudici hanno chiarito che le nuove regole procedurali di liquidazione del contratto del 2007 non si applicano retroattivamente ad attività già svolte in precedenza, per le quali il contratto serve solo come parametro di quantificazione economica. Di conseguenza, il Ministero deve pagare le somme dovute e le spese legali.
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