Un avvocato ha richiesto il pagamento dei suoi onorari a un'associazione nazionale per prestazioni svolte a favore di una sua sede territoriale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che l'autonomia associativa della sede locale, sancita dallo statuto, la rende l'unica responsabile dei propri debiti. La responsabilità non si trasferisce alla sede nazionale, neanche in caso di scioglimento della sezione locale.
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